Telemarketing: chi tratta i nostri dati?

 

27 novembre 2016

Quando compilate un modulo che prevede il rilascio dei vostri dati personali (compreso, ove previsto, il numero di telefono), leggete con attenzione la sezione che contiene l’informativa privacy

Se per legge è obbligatorio barrare la casella privacy per acconsentire al trattamento dei propri dati e usufruire di un servizio (ad esempio, lasciare il numero per ricevere un codice di prenotazione di un biglietto del treno appena acquistato), è invece facoltativo barrare la casella per concedere il consenso all’eventuale utilizzo dei dati a “soggetti terzi”. Nel primo caso si tratta di un consenso necessario per poter ricevere il prodotto/servizio acquistato, mentre potete liberamente rifiutare la seconda opzione.

Una tutela ulteriore per non ricevere chiamate pubblicitarie, se il vostro numero telefonico è presente su elenchi pubblici, è data dall’iscrizione gratuita del vostro numero al Registro Pubblico delle Opposizioni. Fino a che non si concederà nuovamente il consenso il numero non potrà più essere utilizzato. Gli operatori (singole aziende e società di servizi) sono obbligati, prima di ogni campagna di telemarketing, a sottoporre al Registro la lista dei numeri da contattare per verificare se  gli stessi sono ancora utilizzabili. 

Se non siete sicuri di avere già inserito il vostro numero, chiamate l’800.265.265: vi verrà comunicato se siete iscritti o meno (attenzione: dal momento dell’iscrizione ci vogliono circa 15 giorni prima che gli operatori aggiornino le loro liste).


Se però in passato avete dato il consenso al trattamento dei dati per finalità di telemarketing a soggetti terzi che effettuano chiamate pubblicitarie utilizzando dati provenienti da fonti diverse dagli elenchi telefonici pubblici (per esempio durante la stipula di contratti oppure durante la sottoscrizione di tessere fedeltà, raccolta punti, etc.), dovrete revocare tale consenso puntualmente, rivolgendovi direttamente all’azienda (e il soggetto titolare del trattamento del vostro dato ha l’obbligo di rimuovere il numero dalle proprie liste entro 15 giorni).
Ricordate che, secondo le norme sulla privacy, le società che utilizzano il telemarketing hanno l’obbligo di rendere visibile per il ricevente la numerazione da cui chiamano: gli abusi vanno segnalati al Garante.

Cosa è successo di recente?
Un numero riservato (ovvero non inserito in elenchi telefonici su richiesta dell’intestatario) non può essere aggiunto al Registro delle Opposizioni, in quanto tale registro è stato istituito per tutelare solo gli abbonati. Il caso di cui si parla in questi giorni riguarda un utente proprietario di un numero riservato che ha ricevuto telefonate promozionali da un call center e si è rivolto al Garante per chiedere delucidazioni; si è scoperto che né il call center, né il gestore telefonico promotore della campagna pubblicitaria avevano mai ottenuto l’esplicito consenso da parte dell’utente alle chiamate verso il suo numero: non avevano dunque la titolarità per utilizzare il suo numero).
A questo punto il Garante ha risposto imponendo il divieto di usare il numero riservato di qualsiasi potenziale cliente senza aver prima documentato di averne acquisito uno specifico consenso (“libero e informato”), avviando un iter sanzionatorio nei confronti delle società coinvolte.