Dichiarazioni 2015,
un nuovo rigo per comunicare come sono stati archiviati i documenti rilevanti ai fini tributari. La compilazione del rigo è obbligatoria per tutti gli imprenditori e i lavoratori autonomi, indipendentemente dalla tipologia di conservazione adottata (elettronica o su carta).
Il rigo appositamente predisposto è presente come RS104 in Unico SC, come RS40 in Unico SP e come RS140 in Unico PF.
In particolare, dovrà essere indicato il codice 1 se il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, ha conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari; in caso contrario, dovrà essere indicato il codice 2 (pur in assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia, si ritiene che l’indicazione del codice 1 vada effettuata anche da parte di coloro che hanno affidato a terzi la conservazione elettronica dei documenti).
L’indicazione dei luoghi di conservazione delle fatture elettroniche va specificamente comunicata con il
modello di “Variazione dati” (AA7/10 o AA9/11).
Il decreto ministeriale del 23 gennaio 2004 (che prevedeva l’obbligo di trasmettere alle agenzie fiscali l’impronta dell’archivio informatico oggetto di conservazione entro il quarto mese successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’Irap e all’Iva) è stato abrogato: tale obbligo è stato sostituito (articolo 5, comma 1, del Dm 17 giugno 2014), dalla comunicazione effettuata dal contribuente direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riferimento.
Pertanto i contribuenti che nel periodo d’imposta 2014 hanno conservato le scritture contabili e gli altri documenti rilevanti ai tributari in formato elettronico dovranno soltanto indicare nel rigo il codice 1.